Dal 30 aprile scorso sono entrate in vigore alcune novità introdotte dal decreto legislativo n. 231 del 21/11/2007, che ha recepito in Italia la direttiva europea 2005/60 sull’antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo.
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Sono cambiate alcune regole sulle modalità di emissione di assegni e vaglia da parte di banche e Poste, nonché sull’utilizzo da parte degli utenti. I libretti di assegni bancari e postali, gli assegni circolari e i vaglia hanno ora prestampata la clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere per iscritto il loro rilascio senza la clausola di non trasferibilità, pagando un’imposta di bollo di 1,50 euro per ciascun modulo di assegno richiesto: questi assegni possono essere utilizzati solo per importi inferiori a 5.000 euro. In caso di girata, deve essere sempre apposto il codice fiscale del girante; in caso contrario la girata è nulla. Quelli emessi con le formule come “mio proprio ” o “a me stesso” possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o alle Poste, indipendentemente dall’importo.
Tutti gli assegni bancari, postali e circolari d’importo pari o superiore a 5.000 euro, emessi dal 30 aprile 2008, devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Non è più possibile emettere assegni e vaglia di valore pari o superiore a 5.000 euro senza l’indicazione specifica del beneficiario. L’emissione e l’accettazione di assegni non in linea con le nuove regole sono punite con una sanzione pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito a carico di chi lo emette e/o lo utilizza. -
Altre novità riguardano i libretti di deposito bancari e postali al portatore. I libretti aperti dal 30 aprile 2008 devono avere un saldo (comprensivo di interessi) inferiore a 5.000 euro. Quelli già esistenti a quella data, di saldo pari o superiore a 5.000 euro, devono essere estinti dal portatore o il loro saldo deve essere ridotto a 5.000 euro entro il 30 giugno 2009. Queste regole non valgono per i libretti nominativi.
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È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di risparmio postale o bancario al portatore o di titoli al portatore tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche se frazionata (cioè fatta con operazioni di trasferimento diverse, in un periodo di 7 giorni, che si riferiscono alla stessa operazione economica), è pari o superiore a 5.000 euro. Nessuna limitazione se il trasferimento avviene tramite una banca, le Poste o un istituto che emette moneta elettronica (vale a dire borsellini elettronici o carte prepagate).
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È vietato il trasferimento di denaro contante tramite i cosiddetti money transfer (come Western Union) per importi pari o superiori a 2.000 euro. I trasferimenti da 2.000 a 5.000 euro sono permessi solo se chi ordina il trasferimento consegna all’intermediario la copia di documenti che garantiscono che l’operazione è in linea con il profilo economico della persona che fa il trasferimento (per esempio copia della busta paga da cui risulta il reddito mensile). Questa disposizione ha finalità antiterroristiche, visto che, nel recente passato, agenzie di money transfer sono state coinvolte in operazioni di finanziamento del terrorismo su scala internazionale.
ASSEGNI E LIBRETTI:CAMBIANO LE REGOLEultima modifica: 2008-05-02T15:50:00+02:00da
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