
I Garanti partono da una premessa: le nuove tecnologie sono un’opportunità, ma nascondono anche parecchie insidie per la privacy. Al momento ci sono, per esempio, solo deboli contromisure per evitare che i dati personali, una volta immessi in un social network (ma lo stesso dicasi per qualunque sito), finiscano, per effetto dei motori di ricerca, alla mercé di tutti e rimangano online per un tempo indefinito. Come ha ricordato Francesco Pizzetti, il presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali che ha partecipato alla conferenza, su internet non esiste un diritto all’oblio. Per questo il documento – riprendendo quanto stabilito con il Memorandum messo a punto a Roma nel marzo scorso, durante l’incontro del working group sulla riservatezza nel settore delle telecomunicazioni – invita gli utenti dei social network a tenere cari i propri dati personali (i minori non dovrebbero, per esempio, mai rendere noti indirizzo di casa e numero di telefono), ricorrendo magari all’uso di uno pseudonimo. Precauzioni che, seppure dalla portata limitata, sono comunque utili a contenere l’uso illecito dei dati.
Le raccomandazioni più forti sono, però, dirette ai provider, che, si legge nel documento, «hanno una speciale responsabilità» verso gli utenti di Facebook e delle altre agorà virtuali. I provider, dunque, oltre a ricordarsi che esistono norme a tutela della riservatezza personale, devono far proprie le dieci prescrizioni impartite dai Garanti. A iniziare dal fatto che gli utenti dei social network devono essere informati in modo chiaro ed esaustivo circa le possibili conseguenze a cui potrebbero andare incontro pubblicando informazioni sulla loro persona. Inoltre, i provider devono circoscrivere l’accesso ai profili degli utenti e prestare particolare attenzione a usi diversi da quelli principali (per esempio, per finalità di marketing), attraverso il ricorso a particolari garanzie, soprattutto nel caso di dati sensibili.
Altra raccomandazione è di tenere alto il livello delle misure di sicurezza, per scongiurare intrusioni negli archivi, e di ricordare sempre agli utenti che possono esercitare il diritto di accesso, chiedendo, in caso di irregolarità, la correzione o la cancellazione delle informazioni registrate. Infine, i dati degli utenti devono essere resi accessibili ai motori di ricerca solo quando esiste un consenso esplicito e informato dell’interessato