LA SENTENZA. La Cassazione stila un vademecum: l’uso smodato e fatto per divertimento è peculato
ROMA – Le telefonate private dall’ufficio? Lecite se «sporadiche» e «urgenti», tutte le altre, specie se fatte per puro divertimento, mettono il dipendente pubblico a rischio di condanna per il reato di peculato. Lo ricorda la Cassazione nello stilare un vero e proprio vademecum per gli impiegati. Dunque, dice la Sesta sezione penale che «l’uso privato dell’apparecchio telefonico comporta l’appropriazione (non restituibile) delle energie necessarie alla comunicazione, di cui l’impiegato ha disponibilità per ragioni di ufficio» per cui rientra nel reato punito dall’art. 314 c.p. l’«uso smodato» e «non episodico» del telefono aziendale per fini privati.
IL CASO – Applicando questo principio, la Suprema Corte (sentenza 21165) ha confermato la condanna per peculato continuato nei confronti di Giovanni A., segretario del reparto di otorinolaringoiatria dell’ospedale «Giaccone» di Palermo, colpevole di avere effettuato, tra l’aprile del 2000 e il maggio di due anni dopo, numerose telefonate private, anche in paesi esteri come la Romania, la Germania, l’Ucraina. Chiamate che l’impiegato, condannato anche per abuso d’ufficio, come spiega la sentenza, non faceva tanto spinto da «pressanti esigenze di relazione» ma per «soddisfare la sua sfera ludica (frequenti contatti, anche internazionali, con appassionati di caccia)» per un valore di energie sottratte pari a 2354 euro. Inutile il ricorso di Giovanni A. in Cassazione volto a ribaltare il verdetto della Corte d’appello di Palermo del maggio 2006. La Cassazione ha respinto il ricorso e ha ricordato che nel caso in questione «non si verte in quella utilizzazione episodica ed economica del telefono, fatta per contingenti e rilevanti esigenze personali, che la rende condotta inoffensiva». Infatti, quando «l’impiego privato del telefono d’ufficio» esce dalla sporadicità e viene usato spesso per telefonate personali, il comportamento del dipendente pubblico va censurato con una condanna per peculato.