Esclusa la sospensione di alimentazione e idratazione artificiali, salvo casi eccezionali. Il ddl approvato alla Camera a scrutinio segreto. Ora passa al Senato in terza lettura. La Dichiarazione anticipata di trattamento non permette di sospendere alimentazione e idratazione artificiali
ROMA – L’Aula della Camera ha approvato il ddl sul biotestamento. I sì sono stati 278, i no 205, 7 gli astenuti. Pur in fibrillazione per la turbolenza dei mercati, e attraversata da recriminazioni incrociate, la maggioranza ritrova comunque compattezza, grazie anche all’appoggio dell’Udc. Il testo, nato nel 2008 sulla scia della vicenda di Eluana Englaro e modificato nel suo impianto a Montecitorio, lascia in sostanza l’ultima parola sul fine vita al medico. Con il sì della Camera, torna all’esame del Senato in terza lettura. La maggioranza è soddisfatta. Per Fabrizio Cicchitto la legge è «un punto di equilibrio» e secondo il ministro Maurizio Sacconi essa riafferma «il primato del Parlamento rispetto ai provvedimenti creativi della magistratura». Scontente le opposizioni, che hanno ribadito fino all’ultimo il loro “no” a un testo «oscurantista» che «di fatto toglie la libertà di decidere ai cittadini», che è solo «una vendetta dopo il caso di Eluana Englaro».
L’ARTICOLO 3 – Prima del voto finale, a Montecitorio sono stati voti tutti gli articoli del provvedimento, compreso il 3, cuore del ddl. La norma in questione definisce i «contenuti e limiti della dichiarazione anticipata di trattamento» (Dat). La Camera ha licenziato una formulazione che esclude la sospensione di alimentazione e idratazione artificiali, salvo casi eccezionali di non assorbimento da parte dei malati terminali e circoscrive l’applicazione delle Dat ai malati in stato vegetativo per i quali è stata «accertata assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale». Avevano annunciato voto favorevole all’articolo 3 Pdl, Lega, Udc. In dissenso dal proprio gruppo, un deputato del Pdl (Manlio Contento) ha deciso di astenersi, mentre un altro ha votato contro (Giuseppe Calderisi). A Montecitorio è passato anche un emendamento della maggioranza a firma Fucci che sopprime l’intero articolo 8 e che sancisce che in assenza del fiduciario, se ci saranno controversie tra medico curante e familiari del paziente, non servirà più l’autorizzazione del giudice tutelare per i trattamenti sanitari.
LA MAGGIORANZA – «Una legge largamente condivisa», «che tutela sia la libertà personale che la dignità della vita umana». Così il sottosegretario alla Salute, EugeniaRoccella, ha commentato l’approvazione della legge . «Un buon testo, saggio ed equilibrato, che rende finalmente obbligatorio il consenso informato permettendo al paziente di scegliere le terapie. Con questa legge – ha aggiunto – il cittadino potrà dare indicazioni al medico per quando non sia più in grado di intendere e di volere, prolungando il prezioso rapporto di collaborazione e fiducia che si instaura tra medico e paziente». Più tiepida Paola Binetti, dell’Udc : È una buona legge – ha detto -, che avrebbe potuto essere migliore se ci fosse stato un clima collaborativo più ampio ed esplicito».
Emma Bonino |
LE CRITICHE – Numerose invece le critiche al testo votato dai deputati. Per Beppino Englaro si tratta di un ddl «incostituzionale», che «va nella direzione opposta di quella in cui dovrebbe andare, secondo i principi di diritto della nostra Costituzione». «L’autodeterminazione terapeutica – spiega Englaro non può incontrare un limite anche se ne consegue la morte, che non ha niente a che vedere con l’eutanasia. Nessuno, né lo Stato né un medico può disporre della salute di un cittadino». Critica anche Maria Antonietta Farina Coscioni, deputata radicale e copresidente dell’Associazione Luca Coscioni che definisce il ddl una «legge-schifezza». Il Pd non nasconde amarezza (anche se 13 suoi deputati, seguendo Pierluigi Castagnetti, hanno deciso di non partecipare al voto finale). «Prima di questo provvedimento la dichiarazione anticipata di volontà non era regolata, ora è impedita» ha detto Rosy Bindi, prendendo la parola in Aula e sottolineando che «gli emendamenti estratti come un coniglio dal cappello all’ultimo minuto» hanno «vanificato i lavori di due anni in commissione». Il presidente della commissione d’inchiesta sul servizio sanitario nazionale Ignazio Marino è convinto che il Parlamento abbia sostanzialmente scritto «una legge con cui si dice al medico che se il paziente è morto si possono sospendere le cure». Legge che se fosse sottoposta a voto popolare tramite un referendum «avrebbe – secondo Marino – un risultato ancora più plebiscitario di quelli sull’acqua o sul nucleare». Duro Nichi Vendola. Il governatore pugliese e leader di Sel definisce il provvedimento una legge «cattiva e violenta» e attacca: «L’obbligo di soffrire per legge non è umano, non è dignitoso. È una legge che sottrae agli italiani la libertà di decidere sulla propria vita. È una legge che chiede ai medici non di curare, ma di costringere alle cure». Senza mezzi termini la critica di Rosa Calipari, membro della direzione nazionale dei democratici: «Questa maggioranza ha partorito un mostro giuridico intriso di vizi costituzionali», dice e conclude: «La maggioranza ha attuato un vero e proprio accanimento terapeutico perché questa legge provocherà tanti contenziosi giudiziari da riempire le aule dei Tribunali».
«No alla Legge contro il Testamento Biologico», presidio dell’associazione Luca Coscioni e del Partito Radicale fuori Montecitorio |
Dopo un iter di oltre due anni, la Camera ha approvato il disegno di legge sul testamento biologico, che ha avuto il primo via libera del Senato il 26 marzo 2009. Tra le modifiche principali rispetto al provvedimento uscito da Palazzo Madama, dove adesso il testo dovrà tornare in terza lettura, quella che prevede la sospensione solo in casi eccezionali e solo per i malati terminali di nutrizione e idratazione artificiale, limiti più stretti sul momento in cui si attiva la dichiarazione anticipata di trattamento, nella quale, tra l’altro, si potranno indicare «orientamenti» e non più volontà rispetto ai soli trattamenti che si desidera attivare e non anche che si vogliono rifiutare. Chi vorrà indicare quali trattamenti sanitari evitare qualora perda la capacità di intendere e di volere – dunque – può lasciare per iscritto una Dichiarazione anticipata di trattamento (Dat) che si applicherà, però, solo in caso di stato vegetativo accertato e non permette, comunque, di sospendere alimentazione e idratazione artificiali. È stato confermato, così, il no all’eutanasia e il carattere non vincolante delle Dat. Scompare invece il collegio di medici chiamato a intervenire, in forma sempre non vincolante, in caso di controversia tra fiduciario e medico curante.
Ecco in sintesi il contenuto del testo che prende il nome di ‘Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento, 8 articoli, e non più 9, perchè è stato soppresso l’intero articolo 8, che prevedeva il via libera del giudice tutelare in caso di divergenza tra familiari (in assenza del fiduciario) e medico curante: –
NUTRIZIONE: L’alimentazione e l’idratazione artificiali non faranno parte delle dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat), ma potranno essere sospese in casi eccezionali, quando il paziente «in stato terminale» non è più in grado di assimilarle e quando «le medesime risultino non più efficaci»
PLATEA – La legge non è rivolta solo ai pazienti in stato vegetativo, ma anche appunto ai malati terminali. La Dat però assumerà valore solo nel momento in cui ci sarà «accertata assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale»
SOLO DAT – Sarà valida solo la Dat espressa nelle forme previste dalla legge (con un registro telematico nazionale con un unico archivio, di cui sarà titolare il ministero della Salute). Escluse altre dichiarazioni che non potranno essere utilizzate per ricostruire le volontà della persona. Nelle Dat si potranno indicare solo i trattamenti che si desidera attivare (fatti salvi quelli sproporzionati o sperimentali cui ancora si può dire no)
LEA – Ai pazienti in stato vegetativo sarà garantita «l’assistenza ospedaliera, residenziale e domiciliare» prevedendola tra i livelli essenziali di assistenza
FIDUCIARIO – In assenza della nomina di un fiduciario, la Dat prevede che i suoi compiti saranno adempiuti dai familiari (a partire dai genitori, ndr) indicati dal Codice Civile
MEDICO – Le volontà espresse dal paziente nelle Dat rimangono non vincolanti per il medico curante.
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