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Imu, attenti alle trappole sui versamenti

Come compilare il modello per il pagamento. Confermato l’obbligo di ripartire anche nel saldo l’Imu tra la quota destinata al Comune e quella per lo Stato.

Fatti i calcoli (non semplici) è il momento di pagare. E anche qui ci sono diversi trabocchetti da superare. Rispetto al versamento dell’acconto, i contribuenti hanno una maggiore scelta perché potranno utilizzare il bollettino postale, così come avveniva per l’Ici. I bollettini sono stati approvati da poco e non sono facilmente reperibili. Non ha, però, molto senso cambiare in corsa modalità di pagamento: se le aliquote non sono variate rispetto all’acconto basterà, praticamente, ricopiare gli stessi dati indicati nell’F24 presentato entro il 18 giugno. Ricordiamo che la scadenza per il versamento del saldo è fissata, invece, per lunedì 17 dicembre. La certezza è che l’esborso sarà pesante, nella gran parte dei casi superiore all’acconto di giugno, salvo per l’abitazione principale che molti comuni hanno deciso di tassare con l’aliquota base dello 0,4%. Oltre alla ricerca della giusta aliquota per il calcolo, è difficile anche ripartire il pagamento tra Comune e Stato e compilare correttamente il modello F24 di pagamento con diversi codici tributo.

La procedura
Il procedimento per il saldo consiste nel calcolare il totale dovuto per tutto il 2012, con le aliquote e le detrazioni definitive e sottrarre da questo importo l’acconto corrisposto nel mese di giugno (ed eventualmente a settembre se si è optato per il versamento in tre rate per l’abitazione principale). Una volta determinata l’Imu da versare a saldo, un’ ulteriore complicazione deriva dall’obbligo di dividere questo importo tra quota comunale e quota statale, utilizzando due diversi righi del modello F24 e due diversi codici tributo (vedi tabella ed esempi). Così come avvenuto a giugno, al momento di corrispondere l’acconto. Solo per le abitazioni principali e relative pertinenze il calcolo è più semplice, perché tutto il saldo Imu va versato al comune e non c’è la quota statale. Per gli altri fabbricati e terreni la quota statale annua rimane sempre fissa, pari allo 0,38% dell’imponibile Imu. Quindi, al momento del saldo, la quota statale sarà sempre pari allo 0,19% della base imponibile, la stessa pagata in acconto a giugno, salvo arrotondamenti. La quota comunale è invece variabile in base alle decisioni adottate a livello locale e si calcola per differenza, sottraendo la quota statale dal totale dovuto per il saldo. La circolare ministeriale 3/DF del 18 maggio ha precisato che, per chi in buona fede avesse commesso piccoli errori di calcolo con il versamento dell’acconto, non ci dovrebbero essere multe se ripara l’errore con il saldo finale di dicembre.

Doppio canale
Per il saldo Imu si utilizza il modello F24, salvo usare il bollettino postale, approvato con provvedimento del 23 novembre. Negli uffici postali i moduli non sono spesso disponibili. Con l’F24, il versamento può essere effettuato in banca, negli uffici postali oppure online tramite home banking o remote banking o con il servizio «F24 Web» sul sito dell’ Agenzia delle Entrate, previa registrazione. Il vantaggio dell’F24 consiste nella possibilità di compensare eventuali crediti vantati nei confronti di diversi enti impositori (Stato, Regioni, Comuni, Inps). E di poter pagare l’Imu per immobili situati in diversi comuni.

Corrado Fenici*
(Ass. italiana dottori commercialisti)

Prima casa, la Babele delle aliquote. Agevolazioni se coincidono residenza anagrafica e dimora abituale. Milano ha tenuto l’aliquota base (0,4%). Roma l’ha portata allo 0,5%. Detrazione di 200 euro, più altri 50 per ogni figlio convivente. Stangata sulla casa ai familiari

Mano alla calcolatrice. E grande attenzione. L’Imu bussa, insistentemente alla porta. E i conti sono tutti da rifare. Con molte complicazioni e cifre pesanti da pagare come saldo. Entro lunedì 17 dicembre (il 16 cade di domenica), tutti i proprietari di immobili devono versare il saldo dell’Imu, l’imposta sugli immobili che ha sostituito l’Ici. A giugno è stato versato l’acconto, calcolato però utilizzando le aliquote standard: lo 0,4% per le abitazioni principali (o 4 per mille) e lo 0,76% per gli altri immobili (7,6 per mille).

Ora, invece, bisogna determinare l’Imu complessiva per il 2012 sulla base delle aliquote decise dai singoli Comuni e detrarre l’acconto versato nello scorso mese di giugno (ed eventualmente a settembre per chi ha scelto le tre rate sull’abitazione principale). Un’operazione non certo facile, perché le aliquote sono state decise da poco tempo e non sono facilmente reperibili. La banca dati dell’Anci, l’Associazione dei comuni, ad esempio, non è ancora aggiornata. Inoltre bisogna ricordarsi che, per gli immobili diversi dall’abitazione principale, anche il saldo andrà suddiviso tra la quota destinata al Comune e quella riservata allo Stato (quest’ultima è la stessa di giugno). E’ necessario verificare le aliquote e la delibera Imu sul sito internet del proprio Comune, oppure contattare l’Ufficio tributi. Il saldo da versare è spesso molto superiore all’acconto, poiché tanti Comuni alle prese con i vincoli di bilancio, hanno aumentato le aliquote, soprattutto quella ordinaria dello 0,76% portata molto spesso all’1,06%. E’ necessario verificare bene le aliquote scelte dal proprio comune, poiché le singole delibere possono prevedere molte altre casistiche particolari. Vediamo in dettaglio chi deve pagare e come si calcola l’Imu.

Gli obbligati
Devono versare l’Imu tutti i proprietari di immobili situati sul territorio italiano e tutti coloro che sono titolari di un diritto reale di godimento, come l’usufruttuario o chi ha il diritto d’abitazione (ad esempio quello vantato dal coniuge superstite sull’abitazione di famiglia), uso, enfiteusi e di superficie. In caso di separazione, obbligato al versamento è l’ex coniuge affidatario della casa coniugale, anche se non proprietario, con l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e le detrazioni. L’imposta va versata anche dalle società, per tutti gli immobili posseduti, indipendentemente dalla loro destinazione. Nel caso di più comproprietari— o di più contitolari di un diritto reale — l’imposta è pagata da ciascuno in proporzione alla propria quota e con versamenti separati.

Su cosa si paga
L’Imu si applica a ogni tipo d’immobile, compresa l’abitazione principale e relative pertinenze (che erano esenti dall’Ici) ed è quindi dovuta su: fabbricati; aree fabbricabili (conta il valore commerciale al 1˚ gennaio 2012); terreni, sia quelli agricoli sia quelli incolti, inclusi gli orticelli finora esenti dall’Ici. Sono esenti i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina. Per i fabbricati in corso di costruzione o di ricostruzione, oppure oggetto di interventi di radicale recupero edilizio l’imposta si applica sull’area fabbricabile fino alla data di ultimazione dei lavori, ovvero, se antecedente, di utilizzo del fabbricato.

La base imponibile
Varia a seconda della tipologia di immobile. Si parte sempre dalla rendita catastale attribuita all’immobile, rivalutata del 5% come in passato. Per trovare la rendita si può consultare il rogito o una visura catastale recente. La rendita si può ottenere anche dalla dichiarazione dei redditi, quadro RB del modello Unico o quadro B del 730. Attenzione, però, perché in Unico si indica la rendita già incrementata del 5% (non occorre quindi rivalutarla), mentre nel 730 era indicato l’importo base (quindi ancora da maggiorare). La rendita rivalutata va poi moltiplicata per il relativo coefficiente moltiplicatore, a seconda del tipo di unità immobiliare. I coefficienti sono indicati in tabella. Per i terreni agricoli l’imponibile si ottiene moltiplicando il reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1˚ gennaio, rivalutato del 25% e moltiplicato per 135 (o 110 per i terreni posseduti e utilizzati direttamente da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali). Per le aree fabbricabili si considera il valore commerciale al 1˚gennaio 2012.

Le aliquote
Per il calcolo vanno usate le aliquote definitive decise dal Comune. L’aliquota Imu per l’abitazione principale e le pertinenze può essere stata fissata dal Comune tra lo 0,2% e lo 0,6%. Molti Comuni hanno mantenuto l’aliquota dello 0,4% applicata a giugno per l’acconto: in questo caso il versamento è molto semplice perché basta ricopiare gli stessi dati di giugno. Milano, ad esempio, applica lo 0,4% per le abitazioni principali rientranti nelle categorie catastali più frequenti (A2, A3, A6, A7), ma ha previsto lo 0,36% per le case di categoria A/4 e A/5 e, invece, lo 0,60% per quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9). Per eventuali estensioni delle agevolazioni si veda a pagina 21. Per gli altri immobili l’aliquota ordinaria fissata dalla legge nello 0,76% è stata aumentata a Milano fino alla misura massima dell’1,06%. Ricordiamo che la quota dello stato è sempre dello 0,38%, indipendentemente dalla decisione del Comune. Ad esempio, Milano ha previsto l’innalzamento dell’aliquota ordinaria all’1,06%, che si applica alle case sfitte o a disposizione, comprese quelle in uso gratuito ai familiari (figli o parenti) che erano esenti da Ici. Per gli immobili abitativi locati con contratto registrato (categorie da A/1 a A/9) si applica lo 0,96%, che scende allo 0,65% per gli immobili locati come abitazione principale alle condizioni previste dagli accordi locali (canone concordato), mentre per le unità di categoria C/1 (negozi) utilizzati direttamente nell’impresa o locati per tale finalità l’aliquota è 0,87%. Una vera babele.

È Catanzaro il capoluogo di regione con l’aliquota Imu più alta sull’abitazione principale: 0,60 per cento. Quasi ai massimi anche Torino (0,575%) e Ancona (0,55%). Mentre Milano, Aosta, Bari, Bologna, Firenze, Trento e Venezia hanno deciso di applicare l’aliquota base dello 0,40%. In queste città il calcolo dell’Imu sull’abitazione principale non presenta alcuna difficoltà, dato che l’aliquota è la stessa di quella utilizzata per l’acconto. Ricordiamo che l’Imu, a differenza dell’Ici, non risparmia l’abitazione principale e le relative pertinenze. E il raggio delle agevolazioni sulla prima casa si è ristretto. E non di poco. Ecco le principali cose da conoscere per non commettere errori.

Definizione
Ai fini Imu per abitazione principale si intende un’unica unità immobiliare, nella quale il contribuente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. I due requisiti devono sussistere entrambi. Se il contribuente utilizza come abitazione principale due appartamenti adiacenti, ma accatastati separatamente, dovrà scegliere a quale applicare la disciplina dell’abitazione principale. Nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, ma situati nello stesso comune, le agevolazioni si applicano per un solo immobile e per un solo contribuente (o il marito o la moglie). Nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati, invece, in comuni diversi le agevolazioni spettano a entrambi i coniugi. Si intendono come pertinenze dell’abitazione principale — quindi con diritto all’aliquota ridotta— esclusivamente:
* un’unità immobiliare classificata come C/2 (cantina, soffitta o locale di sgombero), sempre che non vi sia un locale avente le stesse caratteristiche censito unitamente all’abitazione come vano accessorio di quest’ultima;
* un’unità immobiliare classificata come C/6 (posto auto o autorimessa);
* un’unità immobiliare classificata come C/7 (tettoia). Entro questo limite numerico il contribuente ha la facoltà di individuare le pertinenze per le quali applicare il regime agevolato. Se, per esempio, possiede 3 pertinenze di cui una cantina accatastata come C/2 e due box, il contribuente potrà applicare l’aliquota agevolata alla cantina e ad uno solo dei box. L’altro box è assoggettato all’aliquota ordinaria.

La detrazione
Dall’Imu lorda per l’abitazione principale si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro, da rapportare al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. Inoltre se l’immobile è l’abitazione principale di più persone, la detrazione spetta, in parti uguali indipendentemente dalle quote di possesso, a chi effettivamente l’usa con questa finalità. Il singolo comune può aver disposto l’aumento della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta. Va quindi verificata la delibera. Vi è inoltre una detrazione di altri 50 euro per ciascun figlio di età inferiore ai ventisei anni che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’ abitazione (fino a un massimo di ulteriori 400 euro). La detrazione spetta fino al compimento del ventiseiesimo anno di età del figlio, per cui si decade dall’agevolazione dal giorno successivo a quello in cui si verifica il compleanno. Non è richiesto che il figlio sia «fiscalmente a carico». In caso di nascita di un figlio, per computare un mese occorre che la nascita si sia verificata da almeno quindici giorni.

Stefano Poggi Longostrevi*
(Ass. italiana dottori commercialisti)

 

Imu, attenti alle trappole sui versamentiultima modifica: 2012-12-03T16:01:04+01:00da
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