Lo ha stabilito la Corte di Cassazione. «Se è ingiusta, genera forti timori e incide sulla libertà morale degli alunni»
Il professore che minaccia la bocciatura a un alunno commette un reato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione rilevando che per i giovani «l’ingiusta prospettazione di una bocciatura rappresenta una delle peggiori evenienze» e un simile atteggiamento del docente è «idoneo a ingenerare forti timori, incidendo sulla libertà morale» degli allievi.
CONDANNA – Per questo motivo la Cassazione ha confermato la condanna di minaccia aggravata per Marcello P., insegnante di un liceo scientifico di Vicenza, emessa dalla Corte d’appello di Venezia lo scorso 23 ottobre. Il professore aveva detto a un’alunna che «non aveva più alcuna possibilità di essere promossa» dopo che la madre della ragazza all’assemblea dei genitori aveva proposto di rimuovere il docente per la sua scorrettezza. L’insegnante, che è stato condannato anche per abuso d’ufficio in quanto dava ripetizioni private a pagamento e costringeva gli studenti a fargli regali, sosteneva che il reato di minaccia non era configurabile poiché «l’ingiusta bocciatura» non dipendeva solo dalla sua volontà, ma dall’intero collegio dei docenti».